SOCI ADMO ABRUZZO

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DONATORI IN ABRUZZO

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DONAZIONI DEL 2021

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Consiglio direttivo

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Maria Iannaccone

Presidente

Giorgio Pastore

Vice presidente

Stefano Sulli

Tesoriere

Mariangela Caputo

Consigliere

Luigina Ruzzi

Consigliere

Antonietta Cirulli

Consigliere

Enza Costantino

Consigliere

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Paola De Angelis

Consigliere

Art. 1 – Viene costituita L’ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO REGIONE ABRUZZO – ONLUS con sede legale in Pescara Via Avvezzano, 2.

Art. 2 – L’ Associazione, è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. L’Associazione opera nel settore (assistenza sociale – socio sanitaria) secondo l’Art. 10 del D.Lgs. 460/97

L’ ASSOCIAZIONE si prefigge i seguenti scopi nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo:

a) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione del midollo osseo e di cellule staminali e al loro trapianto;

b)promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale che legislativo;

c)promuovere la formazione di gruppi di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell’ASSOCIAZIONE medesima;

d)collaborare con i centri di tipizzazione tissutale allo scopo di facilitare l’ espletamento della tipizzazione medesima; nonché contribuire all’attività dei centri trapianto per il loro potenziamento.

e)stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali

f)essere di supporto se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa di trapianto di midollo o di cellule staminali

g)aiutare chiunque abbia problemi inerenti il trapianto di midollo allogenico o di cellule staminali

h)essere di supporto all’organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Internazionale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo;

i)favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;

j)promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

k)L’ Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3 – L’ASSOCIAZIONE non ha alcuno scopo commerciale o di lucro nello svolgimento delle proprie attività. L’Associazione ha il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, durante tutta la sua durata, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Possono far parte dell’ASSOCIAZIONE, in qualità di Soci tutti quei cittadini che:

a) vengono inseriti nel Registro Regionale donatori midollo osseo e accettano il principio che la donazione è volontaria anonima e gratuita (Soci Ordinari).

b) si rendano benemeriti dell’ASSOCIAZIONE (Soci Sostenitori e Soci Onorari)

Art. 5 – L’iscrizione all’ASSOCIAZIONE da parti dei Soci Ordinari e Onorai è gratuita

Art. 6 – E’ prevista l’esclusione del Socio per condotta incompatibile con i principi e con lo statuto dell’ Associazione. Sull’esclusione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del proponente e del Socio, con delibera da pubblicarsi sul notiziario dell’Associazione. E’ possibile il recesso del Socio in qualunque momento, da comunicarsi all’Associazione per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Art. 7 – Organi dell’ASSOCIAZIONE sono:

a)L’ Assemblea generale dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Comitato Scientifico

d) Il Revisore dei Conti

Art. 8 – L’Assemblea generale ordinaria dei soci viene convocata una volta l’anno in quella sede che il Presidente riterrà piu’ opportuna per l’approvazione del bilancio dell’Associazione, a mezzo invito personale all’indirizzo di ciascun Socio, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione o, in alternativa, nel termine di cui sopra, tramite annuncio sugli organi di informazione interni e/o esterni all’Associazione. Con le stesse modalità verrà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Art. 9 – L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la meta’ degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti

Art. 10 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Su proposta del Presidente, l’Assemblea nominerà un segretario per la redazione del verbale.

Art. 11 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con votazione palese o segreta così come vorrà, volta per volta, stabilire l’Assemblea, su proposta del Presidente.

Art. 12 – L’ Assemblea generale ordinaria dei Soci approva il bilancio, nomina da un minimo di nove (9) ad un massimo di quindici (15) membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e delibera sulle questioni che riguardano gli scopi dell’ASSOCIAZIONE.

Art. 13 – L’ Assemblea generale straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione o su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi della associazione stessa. Per le modalità di convocazione e di validità della Assemblea straordinaria valgono gli articoli 8, 9 e 10. Per deliberare sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati. Negli altri casi le delibere sono prese secondo quanto espresso nell’articolo 11.

Art. 14 – Nelle votazioni in Assemblea generale ordinaria e straordinaria non sono ammesse le deleghe. Ogni socio maggiore d’eta’ ha diritto ad un voto.

Art. 15 – La convocazione in Assemblea straordinaria viene fatta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione e’ obbligatoria quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei Soci.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall’Assemblea generale dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’Assemblea generale dei Soci. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a piu’ di tre riunioni consecutive, decade mdall’incarico, su delibera del Consiglio stesso, con voto favorevole dei 2/3 (due terzi). Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri: un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci ed ha i poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Esso cura, inoltre, che vengano realizzate le finalità sociali e pronunzia sull’espulsione dall’Associazione di quegli iscritti che per la loro condotta, o per inosservanza dello Statuto, abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell’Associazione stessa

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Esso si riunirà almeno tre volte l’anno con frequenza regolare, nonché ogni volta che il Presidente o un terzo dei Consiglieri lo riterrà necessario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri, in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 19 – Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e non puo’ essere rieletto più di una volta consecutivamente. In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 – Il Comitato Scientifico ha significato consultivo ed è costituito da medici o biologi nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono eletti dall’Assemblea generale dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare tutta la gestione contabile dell’Associazione.

Art. 22 – In caso di decadenza o di revoca di un membro del Consiglio Direttivo, subentra in carica il primo dei Soci non eletti e, a parità di voti, il piu’ anziano. In caso di decadenza o revoca del Presidente del Consiglio direttivo, questo reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo Presidente. Lo stesso dicasi per decadenza o revoca di un membro delConsiglio Direttivo investito di cariche particolari.

Art. 23 – L’ esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto finanziario, che dovrà essere presentato all’Assemblea generale dei Soci per l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto approvato diventa parte integrante del verbale di Assemblea, viene depositato nella sede dell’Associazione.

Art. 24 – L’ eventuale scioglimento dell’ASSOCIAZIONE deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci con maggioranza espressa all’Art. 13. In caso di scioglimento o cessazione o sostituzione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria nominerà uno o piu’ liquidatori i quali rimetteranno le possibili attività a vantaggio di altre organizzazioni di volontariato gerenti in identico o analogo settore, ai sensi dell’Art. 5, comma 1 L. 266/91, o altri enti morali giuridicamente riconosciuti.

Art. 25 – Tutte le cariche dell’ASSOCIAZIONE sono gratuite.

Art. 26 – Il patrimonio dell’ASSOCIAZIONE è rappresentato da beni mobili ed immobili, acquistati dall’Associazione con proprie disponibilità. Il patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo per delibera del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, come contributi pubblici e privati e proventi di iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative

Art. 27 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile ed alle altre leggi in materia, e in particolare a quanto richiesto dall’Art.10 D.l.g.s 4/12/97 n° 460

Amici e sostenitori

Convenzioni e gemellaggi

AKA (Arhegono Kitaro Aimotos)

Sede a Kalamata -Grecia-

Promozione della educazione alla salute ,alla solidarieta’ e alla sensibilizzazione  alla donazione di midollo oseeo e cellule staminali emopoietiche.